Sez. L, Sentenza n. 4369 del 25/07/1984 (Rv. 436271 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ASSUNZIONI OD INCARICHI RETRIBUITI - DIVIETO EX ART. 6 DEL D.L. N. 261 DEL 1974 - SITUAZIONI ANTERIORI O POSTERIORI AL PENSIONAMENTO - APPLICABILITÀ.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ASSUNZIONI OD INCARICHI RETRIBUITI - DIVIETO EX ART. 6 DEL D.L. N. 261 DEL 1974 - SITUAZIONI ANTERIORI O POSTERIORI AL PENSIONAMENTO - APPLICABILITÀ.*
L'art. 6 del d.l. 8 luglio 1974 n. 261, contenente modificazioni alla legge 24 maggio 1970 n. 336 in tema di benefici in favore degli ex combattenti ed assimilati, nella parte in cui (nel testo fissato dalla legge di conversione 14 agosto 1974 n. 355) fa divieto di assunzioni od incarichi retribuiti alle dipendenze dello stato o di enti pubblici, ovvero di società a partecipazione statale o di enti che fruiscano del contributo ordinario dello stato (salva la partecipazione ad organi collegiali o commissioni), non distingue fra situazioni posteriori o anteriori al pensionamento con il godimento dei suddetti benefici e, pertanto, trova applicazione (senza perciò contrastare con precetti costituzionali) tanto con riguardo ad assunzioni od incarichi successivi al collocamento a riposo quanto con riguardo ad assunzioni od incarichi anteriori a tale data, salvo che, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 355 del 1974, l'interessato abbia rinunciato al trattamento di quiescenza ottenuto in base alla legge n. 336 del 1970. (Conf 755/83, mass n 425498; (Conf 4201/82, mass n 422178; (Conf 841/82, mass n 418668).*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 art. 6 CORTE COST., Legge 14/08/1974 num. 355 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)