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Sez. U, Sentenza n. 755 del 27/01/1983 (Rv. 425498 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ASSUNZIONI OD INCARICHI RETRIBUITI - DIVIETO EX ART. 6 DEL D.L. N. 261 DEL 1974 - SITUAZIONI ANTERIORI O POSTERIORI AL PENSIONAMENTO - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425498-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ASSUNZIONI OD INCARICHI RETRIBUITI - DIVIETO EX ART. 6 DEL D.L. N. 261 DEL 1974 - SITUAZIONI ANTERIORI O POSTERIORI AL PENSIONAMENTO - APPLICABILITÀ.*

L'art. 6 del d.l. 8 luglio 1974 n. 261, contenente modificazioni alla legge 24 maggio 1970 n. 336 in tema di benefici in favore degli ex combattenti ed assimilati, nel testo fissato dalla legge di conversione 14 agosto 1974 n. 355, nella parte in cui fa divieto di assunzioni od incarichi retribuiti alle dipendenze dello stato o di enti pubblici, ovvero di società a partecipazione statale o di enti che fruiscano del contributo ordinario dello stato (e salva la partecipazione ad organi collegiali o commissioni), non distingue fra situazioni anteriori o posteriori al pensionamento con il godimento dei suddetti benefici, e, pertanto, trova applicazione tanto con riguardo alle assunzioni od incarichi successivi al collocamento a riposo, quanto con riguardo a quelli conseguiti in data antecedente. (Conf 841/82).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 art. 6 CORTE COST., Legge 14/08/1974 num. 355 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)