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Sez. L, Sentenza n. 6193 del 08/07/1997 (Rv. 505839 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Mediante cessione di crediti ex art. 1 D.L. n. 688 del 1985 - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505839-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO

Ai fini della regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi dell'assicurazione obbligatoria e dei relativi oneri accessori, la cessione dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici - prevista dall'art. 1, comma nono D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, che è norma di stretta interpretazione - può riguardare solo il pagamento in moneta dei crediti di cui sia diretto titolare il soggetto del rapporto contributivo e non può essere realizzata indirettamente con meccanismi diversi quali la delegazione di pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST., Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)