Sez. U, Sentenza n. 7000 del 24/03/2010 (Rv. 612000 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ritardo nel deposito di provvedimenti - Accertamento devoluto alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'accertamento svolto dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura in relazione ad illecito per il ritardo nel deposito dei provvedimenti ha natura valutativa e si sottrae a censura in sede di giudizio di legittimità ove la relativa motivazione non risulti incongrua o del tutto carente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/02/2006 num. 109 art. 2, Decreto Legisl. 13/02/2006 num. 109 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)