Sez. L, Sentenza n. 3673 del 03/05/1990 (Rv. 466971 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA E CESSAZIONE DELLA ATTIVITÀ - ESCLUSIONE - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PLURIMI OBIETTIVAMENTE GIUSTIFICATI - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA E CESSAZIONE DELLA ATTIVITÀ - ESCLUSIONE - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PLURIMI OBIETTIVAMENTE GIUSTIFICATI - AMMISSIBILITÀ.*
Il licenziamento collettivo per riduzione di personale - che si fonda sui presupposti della riduzione del numero dei lavoratori per trasformazione, ridimensionamento o riduzione dell'attività aziendale (quali la chiusura di reparti o di settori di produzione o la trasformazione degli impianti anche per crisi o contrazione della domanda nel particolare settore merceologico dell'azienda) - implica necessariamente la continuazione dell'azienda, pur se con diversa dimensione occupazionale o con diverso assetto ed attrezzatura aziendale; pertanto la fattispecie del licenziamento collettivo non può mai riscontrarsi in caso di liquidazione dell'azienda con la conseguente successiva e definitiva cessazione della sua attività, ipotesi questa che invece deve essere inquadrata in quella del licenziamento individuale plurimo obiettivamente giustificato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966. (V 2364/89, mass n 462785; (V 796/88, mass n 457196).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)