Sez. L, Sentenza n. 796 del 29/01/1988 (Rv. 457196 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - CESSAZIONE DELLA ATTIVITÀ DA PARTE DELL'IMPRENDITORE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - CESSAZIONE DELLA ATTIVITÀ DA PARTE DELL'IMPRENDITORE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
L'ipotesi del licenziamento collettivo per riduzione di personale (considerata dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 604 del 1966 al fine di escluderla dall'applicabilità della legge medesima) non è configurabile allorché l'imprenditore receda da tutti i contratti di lavoro in corso in ragione della totale cessazione della sua attività, nel qual caso il recesso va considerato come intimazione di separati licenziamenti individuali, soggetti alle norme della citata legge n. 604. Pertanto il datore di lavoro che, con autonoma Determinazione nell'ambito della libertà di iniziativa economica, decide di cessare l'attività imprenditoriale, alienando od affittando l'azienda, è tenuto a dare disdetta in tempo utile ai propri dipendenti, giacché, ove a ciò non provveda, il rapporto di lavoro di tali soggetti prosegue, a norma del primo e del terzo comma, dell'art. 2112 cod. civ. con l'acquirente o l'affittuario; quando invece la disdetta sia stata data, il recesso del datore di lavoro va qualificato come licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, la cui sussistenza deve essere provata dallo stesso datore di lavoro dimostrando il fatto dell'alienazione o dell'affitto dell'azienda. (V 6736/86, mass n 448869; (V 6236/86, mass n 448499; (V 5832/86, mass n 448245).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)