Sez. 5 - , Ordinanza n. 17100 del 15/06/2023 (Rv. 668242 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU | Esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Natura - Applicabilità agli immobili elencati all’art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011 - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU
In tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 si applica agli immobili di cui all'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della l. n. 222 del 1985, purché essi siano direttamente utilizzati dall'ente possessore e siano destinati esclusivamente ad attività peculiari non produttive di reddito, non spettando il beneficio in caso di utilizzazione indiretta, seppur assistita da finalità di pubblico interesse.
Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST., Legge 20/05/1985 num. 222 art. 16 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)