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Sez. 5, Sentenza n. 8869 del 04/05/2016 (Rv. 639651 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Società di capitali costituita tra enti pubblici per lo smaltimento dei rifiuti - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639651-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema d'ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 è norma agevolatrice e, dunque, di stretta interpretazione, sicché non può essere applicata ad una società di capitali, ancorché costituita tra enti pubblici per lo smaltimento dei rifiuti, non ricadendo tale soggetto nell'elencazione tassativa ivi prevista.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)