Sez. L, Sentenza n. 13979 del 13/12/1999 (Rv. 532120 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Integrazione al minimo - Liquidazione di una seconda pensione "principale" successivamente al 30 settembre 1983 - Operatività della cosiddetta cristallizzazione - Esclusione - Applicazione dell'art.11, comma ventiduesimo, della legge n. 537 del 1993 emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994 - Inammissibilità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
In materia di integrazione al minimo delle pensioni, nell'ipotesi di liquidazione, in epoca successiva al 30 settembre 1983, di una seconda pensione "principale", secondo i criteri indicati dall'art. 6, comma terzo, del d.l. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983, opera il divieto di integrazione al minimo della seconda pensione senza cristallizzazione dell'importo già erogato, atteso che non sussiste, in tale ipotesi, l'esigenza di gradualità nell'eliminazione del trattamento di maggior favore precedentemente erogato, e considerata altresì l'inapplicabilità dell'art. 11, comma ventiduesimo, della legge n. 537 del 1993 (che contempla soltanto l'ipotesi delle pensioni liquidate prima del 30 settembre 1983) come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, la quale si riferisce alla situazione in atto alla data sopra indicata e fonda il "decisum" sull'esigenza che sia garantito il graduale passaggio ad un trattamento pensionistico meno favorevole. (Nel caso di specie la S.C.ha cassato sul punto la sentenza impugnata che aveva omesso di accertare in fatto la circostanza della liquidazione della seconda pensione in epoca successiva al 30 settembre 1983 sul presupposto che l'INPS avrebbe dovuto dedurre la circostanza medesima nel primo grado del giudizio anziché per la prima volta nell'atto di appello; la S.C. ha sottolineato l'erroneità di tale presupposto, non versandosi "nell'area delle eccezioni in senso stretto o proprio ma degli elementi costitutivi del diritto azionato, verificabili dal giudice anche di ufficio").
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 com. 3 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)