Sez. L, Sentenza n. 3586 del 12/04/1999 (Rv. 525239 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Integrazione al minimo - Unica pensione integrata - Perdita per effetto del superamento del limite del reddito - Operatività della cosiddetta cristallizzazione - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Rispetto all'ipotesi di perdita del beneficio dell'integrazione al trattamento minimo della pensione in godimento per effetto della liquidazione, in epoca successiva al 30 settembre 1983, di una seconda pensione, principale secondo i criteri indicati dall'art. 6 D.L. 2 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, è rimasto immutato il regime giuridico della titolarità di un'unica pensione integrata sicché si determina la perdita dell'integrazione stessa in caso di superamento del previsto limite di reddito senza che possa operare la regola della cosiddetta cristallizzazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 1, Decreto Legge 11/11/1983 num. 638 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)