Sez. 5 - , Ordinanza n. 22178 del 13/07/2022 (Rv. 665338 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Imposta di registro su atti giudiziari - Cartolarizzazione dei crediti ai sensi della l. n. 130 del 1999 - Legittimazione tributaria passiva - Società di gestione - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta di registro su atti giudiziari, ove sia intervenuta un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ex l. n. 130 del 1999, la legittimazione tributaria passiva ai fini dell'imposta spetta alla società di gestione (SVP) del patrimonio costituito dal ricavato della riscossione dei crediti cartolarizzati, e non a quest'ultimo patrimonio in quanto tale, anche se separato e segregato "ex lege" rispetto al patrimonio della società, né a quello delle altre operazioni di cartolarizzazione da quest'ultima eventualmente condotte.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Legge 30/04/1999 num. 130 art. 3 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)