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Sez. L, Ordinanza n. 10402 del 21/04/2025 (Rv. 674797-03)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Avvocati interni degli enti locali - Compensi - Oneri riflessi ed IRAP - Soggetto obbligato - Individuazione - Datore di lavoro pubblico - Traslazione dell'IRAP a carico dei dipendenti - Esclusione - Possibilità di far gravare l'IRAP sul fondo per la retribuzione accessoria - Limiti. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674797-03

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE

I compensi dovuti agli avvocati interni degli enti locali, ai sensi degli artt. 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale delle regioni e delle autonomie locali, 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005 e 9 del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro ma non dell'IRAP, che grava inderogabilmente sulla P.A., la quale non può addebitarla al dipendente e può accantonarla sul fondo destinato alla retribuzione accessoria dei dipendenti solo se le risorse ivi allocate superano i limiti massimi di spesa eventualmente fissati da norme inderogabili di legge o - se questi non esistono o non sono stati allegati o dimostrati - l'ammontare complessivo del credito vantato dai medesimi dipendenti, come riconosciuto dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni dell'ente.

Contr. Coll. 14/09/2000 art. 27, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 208 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2115, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)