Sez. 3 - , Ordinanza n. 23999 del 30/10/2020 (Rv. 659522 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale – Dovere di cooperazione istruttoria - Obbligo del giudice di fondare la decisione su COI aggiornate - Necessità di utilizzare le COI più recenti - Esclusione - Limiti.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice consiste nell'obbligo di fondare la decisione su COI ("country of origin information") aggiornate, ma ciò non implica, a pena di nullità, che si tratti di quelle più recenti, salvo che il richiedente deduca che da queste ultime emergano specifici elementi di accresciuta instabilità e pericolosità non considerati.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)