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Sez. 1 - , Ordinanza n. 29147 del 21/12/2020 (Rv. 660108 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Provvedimento del giudice - Motivazione - Indicazione delle fonti informative utilizzate - Modalità - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660108-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Al fine di soddisfare l'onere di puntuale indicazione delle fonti dalle quali ha tratto il suo convincimento, il giudice di merito è tenuto ad indicare l'autorità o l'ente dal quale la fonte consultata proviene e la data o l'anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di idoneità, precisione e aggiornamento della fonte, previsti dal richiamato art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)