Sez. 5 - , Ordinanza n. 31618 del 06/12/2018 (Rv. 652107 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accise - Agevolazione ex art. 52, comma 3, lett. f), TUA - Omessa comunicazione mensile dei consumi - Decadenza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
In tema di accise sull'energia elettrica, l'omessa comunicazione mensile dei consumi all'Amministrazione finanziaria entro il termine previsto non comporta la decadenza dall'agevolazione di cui all'art. 52, comma 3, lett. f), del d.lgs. n. 504 del 1995 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), non essendo tale decadenza prevista da alcuna disposizione e costituendo detta comunicazione un adempimento formale i cui dati sono comunque riportati nelle comunicazioni annuali, le quali soltanto assumono effettivo rilievo ai fini della liquidazione e dell'accertamento dell'accisa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 3, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)