Sez. 5, Sentenza n. 10354 del 07/05/2007 (Rv. 599041 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Richiesta dell'agevolazione - All'atto dell'applicazione dell'imposta (di registro) - Necessità, a pena di decadenza - Principio generale - Insussistenza - Fattispecie - Agevolazioni per l'edilizia popolare.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, non si rinvengono nell'ordinamento principi generali immanenti nel sistema secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione va irrevocabilmente perduta, potendosi anzi, alla luce dell'art. 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dedurre il principio contrario secondo il quale, sia pure con ovvi limiti temporali, è possibile rimediare all'erronea imposizione. La normativa speciale in materia di agevolazioni per l'edilizia popolare, in particolare, non contiene una norma che preveda la decadenza dal trattamento agevolato qualora questo non venga richiesto all'atto della registrazione, dovendosi invece rilevare che quando l'accesso all'agevolazione è subordinato a particolari formalità da seguirsi a pena di decadenza, ciò è espressamente stabilito, come in materia di agevolazioni alla proprietà contadina (art. 5 della legge 6 agosto 1954, n. 604).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)