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Sez. 5, Sentenza n. 10787 del 25/05/2016 (Rv. 639990 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tariffa di igiene ambientale - Applicabilità ai soli rifiuti urbani - Riduzione in caso di rifiuti assimilati smaltiti in proprio - Onere probatorio a carico del contribuente - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639990-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

La tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) rappresenta una mera variante della TARSU, sicché è applicabile ai soli rifiuti urbani e grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione, desumibile dal regime delineato dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, in caso di produzione di rifiuti assimilati e smaltiti in proprio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha escluso la parte variabile della T.I.A., avendo accertato che i rifiuti consistenti in materiali di ferro o, comunque, ferrosi non possono essere assimilati a quelli urbani).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)