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Sez. 5, Sentenza n. 3756 del 09/03/2012 (Rv. 621909 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tariffa di igiene ambientale - Esenzione delle aree produttive di rifiuti speciali non assimilati - Condizioni - Prova - Onere a carico del contribuente - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621909-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tariffa di igiene ambientale (T.I.A.), grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione prevista per le aree produttive di rifiuti speciali non assimilati, poiché questa regola, già vigente con riferimento alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, di cui la T.I.A. rappresenta una mera variante successiva, risulta specificamente desumibile per tale tributo dal regime delineato dall'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il quale, dopo aver stabilito, al comma terzo, una applicazione generalizzata della tariffa, fa salvo, al comma 14, il riconoscimento di un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)