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Sez. 3, Sentenza n. 5854 del 07/04/1986 Ud. (dep. 19/06/1986) Rv. 173169 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - SOTTRAZIONE ALLO ACCERTAMENTO E AL PAGAMENTO - IPOTESI AGGRAVATA PER LA QUANTITÀ DEI PRODOTTI - RATIO DELL'AGGRAVANTE - CONSEGUENZA IN TEMA DI CONDOTTA FRAZIONATA.*
Stato
decisa il 1986-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173169-01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - SOTTRAZIONE ALLO ACCERTAMENTO E AL PAGAMENTO - IPOTESI AGGRAVATA PER LA QUANTITÀ DEI PRODOTTI - RATIO DELL'AGGRAVANTE - CONSEGUENZA IN TEMA DI CONDOTTA FRAZIONATA.*

Sussiste l'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 23 R.d.l. 28 febbraio 1939 n. 334 e successive modificazioni quando la quantità dei prodotti petroliferi sottratti all'accertamento e al pagamento dell'imposta di fabbricazione è superiore a venti quintali; la ratio dell'aggravante consiste nel maggior danno o pericolo di danno che deriva all'amministrazione delle Finanze dal quantitativo non modesto di prodotto, che si sottrae o si tenta di sottrarre all'accertamento o al pagamento del tributo, indipendentemente dal fatto che a quel risultato si pervenga con una o più operazioni; si tratta, dunque, di circostanza aggravante che si realizza anche con condotta frazionata dall'agente. (Conf mass n 159109).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)