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Sez. 3, Sentenza n. 3864 del 02/12/1968 (Rv. 337322 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - SOSTITUZIONE- MANCANZA DELLE CONDIZIONI PRESCRITTE - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337322-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - SOSTITUZIONE- MANCANZA DELLE CONDIZIONI PRESCRITTE - NULLITA - INSUSSISTENZA.*

La sostituzione del giudice istruttore senza l'osservanza delle condizioni stabilite dall'art. 174 cod.proc.civ. costituisce un'irregolarita di carattere regolamentare interno che non incide sulla Costituzione del giudice e non e causa, quindi, di nullita del giudizio o della sentenza. (Conf. N.312-65 788-919-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)