Sez. L, Sentenza n. 15515 del 02/07/2009 (Rv. 608948 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Contratti per prestazioni temporanee - Reiterazione - Conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato - Sospensione del lavoro al termine dell'ultimo contratto - Diritto alla retribuzione - Decorrenza - Dalla data della sospensione - Esclusione - Dalla messa a disposizione del datore della propria prestazione lavorativa - Sufficienza - Rifiuto del datore di lavoro - Risarcibilità del danno - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Nel caso di più contratti per prestazioni temporanee, che siano stati ripetutamente reiterati in maniera continuativa, convertiti dal giudice in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato per violazioni delle disposizioni della legge n. 1369 del 1960, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione dal momento della sospensione del lavoro al termine dell'ultimo contratto, ma soltanto da quando abbia provveduto a mettere nuovamente a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa con un atto giuridico in senso stretto di carattere recettizio o per "facta concludentia", determinandosi, da tale momento una situazione di "mora accipiendi" del datore di lavoro, da cui deriva, ai sensi degli artt. 1206 e ss. cod. civ., il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni perdute a causa dell'ingiustificato rifiuto della prestazione. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha accolto il motivo di ricorso incidentale del lavoratore, condannando il datore di lavoro al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute dalla data della richiesta di assunzione formulata dal lavoratore in sede di tentativo di conciliazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)