Sez. L, Sentenza n. 4677 del 03/03/2006 (Rv. 587354 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Contratti a termine illegittimi - Trasformazione in un unico rapporto a tempo indeterminato - Intervalli non lavorati - Diritto alla relativa retribuzione - Insussistenza - Risarcibilità del danno subito dal lavoratore per impossibilità della prestazione derivante dall'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla - Configurabilità - Condizioni - Accertata insussistenza di pregiudizio economico - Conseguenza - Esclusione del risarcimento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Nel caso di trasformazione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine succedutisi fra le stesse parti, per effetto dell'accertata illegittimità dell'apposizione del termine, non consegue il diritto del lavoratore alla retribuzione per l'intero periodo, compresi gli "intervalli non lavorati" fra l'uno e l'altro rapporto, mancando una deroga al principio generale secondo cui la maturazione di tale diritto presuppone la prestazione lavorativa e considerato che la suddetta riunificazione in un solo rapporto, operando "ex post", non incide sulla mancanza di un'effettiva prestazione negli spazi temporali tra contratti a tempo determinato. Tuttavia, il dipendente che cessa l'esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'impossibilità della prestazione derivante dall'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla, a condizione che il datore stesso sia stato posto in una condizione di "mora accipiendi", senza, peraltro, che si configuri l'automatica equivalenza del risarcimento ai compensi retributivi perduti, poiché tale automatismo è da escludersi ove si accerti che il danno del lavoratore (derivante dalla perdita della retribuzione) si è ridotto in misura corrispondente ad altri compensi percepiti (c.d. "aliunde perceptum") per prestazioni lavorative svolte - nel periodo considerato - presso altri datori di lavoro. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha rigettato il relativo motivo di ricorso del lavoratore che aveva dedotto, una volta dichiarata la nullità dei termini apposti ai vari contratti a tempo determinato e riconosciuta la conversione degli stessi in contratto a tempo indeterminato, la mancata liberazione del datore di lavoro dall'obbligo di corrispondere la normale retribuzione per gli "intervalli non lavorati", confermando la sentenza impugnata con la quale il giudice di merito aveva adeguatamente motivato in ordine alla circostanza che il lavoratore, già alla data della messa in mora, intervenuta dopo un triennio dall'interruzione del rapporto con il datore di lavoro, aveva reperito un'altra occupazione o, comunque, ottenuto altre occasioni di lavoro, sì che la mancata utilizzazione presso l'azienda dello stesso datore di lavoro nel periodo successivo a tale data era rimasta priva di pregiudizio economico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)