Sez. 2 - , Ordinanza n. 13156 del 30/06/2020 (Rv. 658421 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE | Presunzione di possesso intermedio - Difetto di continuità risultante "ex actis" - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Fondamento.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE
Ove il difetto della continuità del possesso risulti "ex actis" dalla produzione della parte che quella continuità invochi, il giudice, anche se l'interruzione non sia stata dedotta dalla controparte e pur in contumacia della stessa, deve rigettare la domanda o l'eccezione, giacché, in tal caso, non giudica "ultrapetita" in violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando un fatto che avrebbe dovuto essere eccepito ad iniziativa della controparte, bensì si limita a constatare il difetto, risultante dagli atti del giudizio fornitigli dalla parte interessata, di una delle condizioni necessarie all'accoglimento della domanda o dell'eccezione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1142, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)