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Sez. 2, Ordinanza n. 17322 del 23/07/2010 (Rv. 614232 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE | Presunzione di possesso intermedio - Sussistenza - Conseguente inversione dell'onere della prova - Eccepita - Interruzione della continuità - Onere della prova a carico di colui che la eccepisce - Difetto di continuità risultante "ex actis" - Rilevabilità d'ufficio - Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614232-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE

In tema di usucapione, vige la presunzione, posta dall'art. 1142 cod. civ., della continuità del possesso, e, pertanto, si determina un'inversione dell'onere della prova, non essendo il possessore, sia che agisca come attore o che resista come convenuto, tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma onere della controparte che neghi essersi verificata l'usucapione, provare l'intervenuta interruzione. Peraltro, ove il difetto della continuità del possesso risulti "ex actis" dalla produzione della parte che quella continuità invochi, il giudice, anche se l'interruzione non sia stata dedotta dalla controparte e pur in contumacia della stessa, deve rigettare la domanda o l'eccezione, giacché, in tal caso, non giudica "ultrapetita" in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevando un fatto che avrebbe dovuto essere eccepito ad iniziativa della controparte, bensì si limita a constatare il difetto, risultante dagli atti del giudizio fornitogli dalla parte interessata, di una delle condizioni necessarie all'accoglimento della domanda o dell'eccezione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1142, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)