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Sez. 3, Sentenza n. 3478 del 29/11/1971 (Rv. 355112 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355112-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*

Qualora in un contratto a prestazioni corrispettive sia prevista la clausola risolutiva espressa, non trova applicazione la norma dello art 1455 cod civ, che richiede l'indagine sull'importanza dell'inadempimento di una delle parti, avuto riguardo all'interesse dell'altra, perche e la stessa concorde volonta delle parti che, con la cennata clausola, ha preventivamente proceduto alla valutazione dell'inadempimento, attribuendo alla stessa particolare importanza. (V 2974'69, mass n 342859; 3543'68, mass n 336718; 1498'66, mass n (322978; 2077'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)