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Sez. 2, Sentenza n. 3543 del 25/10/1968 (Rv. 336718 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - IRRILEVANZA - DICHIARAZIONE DI AVVALERSI DELLA CLAUSOLA - CONTENUTA NELL'ATTO DI CITAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336718-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - IRRILEVANZA - DICHIARAZIONE DI AVVALERSI DELLA CLAUSOLA - CONTENUTA NELL'ATTO DI CITAZIONE - AMMISSIBILITA.*

L'apprezzamento del giudice di merito circa la ritenuta esistenza di una clausola risolutiva espressa, se congruamente e correttamente motivato, e incensurabile in Sede di legittimita. In caso di pattuizione della clausola risolutiva espressa non e applicabile l'art.1455 cod.civ. circa l'importanza dell'inadempimento, in quanto questo e stato preventivamente valutato dalla concorde volonta delle stesse parti, le quali vi hanno attribuito particolare e decisiva importanza. La dichiarazione di cui al secondo comma dell'art. 1456 cod.civ. puo farsi e comunicarsi all'inadempiente in qualsiasi Forma e quindi anche con un atto di citazione, mediante il quale la parte adempiente chieda gia l'attuazione delle conseguenze della risoluzione. (V. 1498-66, massima n.322978 1167-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)