Sez. 3 - , Ordinanza n. 22205 del 24/07/2023 (Rv. 668606 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE | Processo sommario di cognizione - Termine per la costituzione del convenuto ex art. 702- bis, comma 3, c.p.c. - Perentorietà - Fissazione di un termine maggiore da parte del giudice - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE
Nel rito sommario di cognizione il termine per la costituzione del convenuto, previsto dall'art. 702-bis, comma 3, c.p.c., è perentorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre lo stesso è tardiva, anche se eventualmente rispettosa di quello di dieci giorni previsto, in via residuale, dalla menzionata disposizione.
Cod. Proc. Civ. art. 702 bis com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)