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Sez. 1 - , Ordinanza n. 12473 del 21/05/2018 (Rv. 649031 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Termine per la notificazione - Fissazione di un termine troppo esiguo da parte del giudice - Conseguenze - Rimessione in termine - Necessità - Esclusione - Differimento del termine - Sufficienza - Sollecitazione della proroga da parte del ricorrente - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649031-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

In tema di procedimento sommario di cognizione, ex art. 702 bis c.p.c., richiamato dall'art. 30 del d.lgs. n. 150 del 2011, che disciplina il giudizio di delibazione delle sentenze straniere, è legittimo, e non costituisce una rimessione in termine, benché sollecitato dal ricorrente, il provvedimento con cui il giudice, accortosi di aver fissato un termine eccessivamente breve per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto, differisce la data della prima udienza, così di fatto prorogando sia il termine ordinatorio originariamente concesso per la notifica del ricorso e del decreto, sia quello per la costituzione del convenuto. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di una illegittima rimessione in termine del ricorrente, in conseguenza del provvedimento con cui il presidente della corte di appello, accortosi, su sollecitazione di parte, che il termine concesso per la notifica del ricorso e del decreto coincideva con il giorno in cui il provvedimento di fissazione dell'udienza era stato comunicato telematicamente al ricorrente, aveva differito l'udienza per riconoscere a quest'ultimo un tempo ragionevole entro cui notificare alla controparte il ricorso con il decreto.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)