Sez. 1, Sentenza n. 2008 del 31/03/1995 Cc. (dep. 10/05/1995) Rv. 201368 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Valutazione da parte del giudice - Discrezionalità - Valutazione di fatti indipendentemente dalla loro rilevanza penale - Legittimità - Valutazione di un fatto oggetto di procedimento penale - Necessità della formazione del giudicato - Esclusione - Fattispecie in tema di arresto del soggetto in affidamento in prova per detenzione di stupefacenti.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati fatti storici costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale. Infatti in questa sede ciò che conta è la valutazione della condotta del condannato al fine di stabilire se lo stesso - prescindendo dall'accertamento giudiziale della sua responsabilità - sia meritevole dei benefici penitenziari alternativi alla detenzione. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che legittimamente il Tribunale di Sorveglianza aveva revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale al condannato che era stato trovato in possesso di sostanza stupefacente indipendentemente dal fatto che, in relazione all'accertamento dalla destinazione all'uso personale o allo spaccio, da tale comportamento potesse derivarne o meno una condanna penale).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)