Sez. 1, Sentenza n. 33089 del 10/05/2011 Cc. (dep. 05/09/2011) Rv. 250824 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Revoca - Valutazione di fatti aventi rilievo penale - Definizione del procedimento penale - Necessità - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È legittima, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, la valutazione di elementi integranti ipotesi di reato riferibili al condannato, senza che sia per questo necessario attendere la definizione del relativo procedimento penale.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)