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Sez. L, Sentenza n. 5341 del 30/08/1986 (Rv. 447897 - 01)

SICILIA - ENERGIA ELETTRICA - ENTE SICILIANO DI ELETTRICITÀ - NATURA - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO ORGANICO - NATURA - NORME ED EFFICACIA INTERNA - ASSUNZIONE DI VALORE CONTRATTUALE A SEGUITO DELL'ADESIONE DEI DIPENDENTI - SOPPRESSIONE DI DIRITTI PREVISTI IN TALI NORME - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI GIÀ IN SERVIZIO.*
Stato
decisa il 1986-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447897-01

SICILIA - ENERGIA ELETTRICA - ENTE SICILIANO DI ELETTRICITÀ - NATURA - ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO ORGANICO - NATURA - NORME ED EFFICACIA INTERNA - ASSUNZIONE DI VALORE CONTRATTUALE A SEGUITO DELL'ADESIONE DEI DIPENDENTI - SOPPRESSIONE DI DIRITTI PREVISTI IN TALI NORME - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI GIÀ IN SERVIZIO.*

Le Disposizioni del regolamento organico di un ente pubblico economico (nella specie, ente siciliano di elettricità o e.S.e.), non essendo espressione di autonomia normativa, non possono dettare una disciplina autoritativa del rapporto di lavoro dei dipendenti, ma sono norme ad efficacia interna, che acquistano valore contrattuale nel momento in cui il dipendente, mediante l'assunzione, aderisce ad esse. Consegue che una successiva modificazione di tali Disposizioni, che attui la soppressione di un diritto da queste già previsto in favore dei dipendenti, non pregiudica i lavoratori assunti al tempo della vigenza della disciplina poi modificata. (V 4103/83, mass n 429058; (Conf 2006/83, mass n 426856).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 02/01/1947 num. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)