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Sez. L, Sentenza n. 2006 del 21/03/1983 (Rv. 426856 - 01)

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - POTERE REGOLAMENTARE - REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE - DISCIPLINA AUTORITATIVA - ESCLUSIONE - NORME AD EFFICACIA INTERNA CON VALORE CONTRATTUALE - CONFIGURABILITÀ - MODIFICAZIONE DI DETTA DISCIPLINA CON SOPPRESSIONE DI UN DIRITTO GIÀ PREVISTO A FAVORE DEI DIPENDENTI - PREGIUDIZIO DEI LAVORATORI ASSUNTI AL TEMPO DELLA VIGENZA DELLA DISCIPLINA POI MODIFICATO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426856-01

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - POTERE REGOLAMENTARE - REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE - DISCIPLINA AUTORITATIVA - ESCLUSIONE - NORME AD EFFICACIA INTERNA CON VALORE CONTRATTUALE - CONFIGURABILITÀ - MODIFICAZIONE DI DETTA DISCIPLINA CON SOPPRESSIONE DI UN DIRITTO GIÀ PREVISTO A FAVORE DEI DIPENDENTI - PREGIUDIZIO DEI LAVORATORI ASSUNTI AL TEMPO DELLA VIGENZA DELLA DISCIPLINA POI MODIFICATO - INAMMISSIBILITÀ.*

Le Disposizioni del regolamento organico di un ente pubblico economico (nella specie, ente siciliano di elettricità o e.S.e.), non essendo espressione di autonomia normativa, non possono dettare una disciplina autoritativa del rapporto di lavoro dei dipendenti, ma sono norme ad efficacia interna, che acquistano valore contrattuale nel momento in cui il dipendente, mediante l'assunzione, aderisce ad esse. Consegue che una successiva modificazione di tali Disposizioni, che attui la soppressione di un diritto da queste già previsto in favore dei dipendenti, non pregiudica i lavoratori assunti al tempo della vigenza della disciplina poi modificata. (V 1723/76, mass n 380484).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 02/01/1947 num. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)