Sez. 5, Sentenza n. 22559 del 08/09/2008 (Rv. 604453 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono fiscale - Interferenze con il procedimento fiscale ordinario - Esclusione - Conseguenze con riguardo alla definizione agevolata ex art. 15 della legge n. 289 del 2002.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
Il condono fiscale pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti che non si intersecano fra loro: o coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, ove del caso, i rimborsi di somme indebitamente pagate o comunque spettanti, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata ma senza la possibilità di riflessi o interferenze con quanto già corrisposto sulla linea del procedimento fiscale ordinario; ne discende che l'adesione del contribuente alle sanatorie fiscali previste dall'art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ostativa al rimborso del credito d'imposta asseritamente spettante e che, pertanto, l'Amministrazione deve disconoscere i crediti esposti nella dichiarazione relativa ad una annualità d'imposta oggetto di definizione agevolata.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)