Sez. 5, Sentenza n. 375 del 12/01/2009 (Rv. 606178 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione automatica dei rapporti tributari ex art. 9, comma 9, della legge n. 289 del 2002 - Richiesta di rimborso dell'IVA - Ritenuta inesistenza della relativa operazione - Automatismo del rimborso per effetto del condono - Esclusione - Accertamento dell'operazione inesistente - Possibilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la previsione dell'art. 9, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il quale la definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, se comporta che nessuna modifica di tali importi può essere determinata dalla definizione automatica, non sottrae all'ufficio il potere di contestare il credito. Pertanto, quando sia stato chiesto il rimborso dell'IVA e l'ufficio abbia motivo di ritenerla mai versata, trattandosi di operazioni inesistenti, l'Erario non è tenuto, per automatico effetto del condono, a procedere al rimborso, né gli è inibito l'accertamento diretto a dimostrare l'inesistenza del diritto a conseguirlo, atteso che il condono fiscale elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'ufficio.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)