Sez. 1, Sentenza n. 1026 del 10/11/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157299 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ACCERTAMENTO DI UFFICIO SULLA COMPETENZA PER MATERIA DEL PRIMO GIUDICE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ACCERTAMENTO DI UFFICIO SULLA COMPETENZA PER MATERIA DEL PRIMO GIUDICE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Compito del giudice in entrambi i gradi del giudizio di merito è anzitutto quello di verificare se egli sia competente "ratione materiae". A norma, pertanto, dell'art. 36 cod. proc. pen., secondo comma, il giudice di appello è tenuto "ex officio" a verificare la Competenza per materia del giudice "a quo". (Conf mass n 153173, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)