Sez. 5, Sentenza n. 4541 del 12/01/1984 Ud. (dep. 17/05/1984) Rv. 164216 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - IN GENERE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - GIUDIZIO DI APPELLO - INCOMPETENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - DECLARATORIA - CONSEGUENZE.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - IN GENERE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - GIUDIZIO DI APPELLO - INCOMPETENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - DECLARATORIA - CONSEGUENZE.*
Il giudice d'appello, quando rileva l'incompetenza per materia del primo giudice, per qualsiasi causa e quindi anche per una diversa qualificazione giuridica deve pronunciare sentenza con la quale annulla quella di primo grado ed ordina la trasmissione degli Atti al pubblico ministero. (V mass n 122101; (Conf mass n 161554; (Conf mass n 157299; (Conf mass n 156931; (Conf mass n 148391; (Conf mass n 145363; (Conf mass n 135083; (Conf mass n 128087).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)