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Sez. 6, Sentenza n. 24637 del 15/05/2012 Ud. (dep. 21/06/2012) Rv. 253110 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE | Agenti di polizia ittica - Attività svolta per la sorveglianza sulla pesca - Qualifica di pubblici ufficiali - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253110-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE

Gli agenti di polizia ittica che, ai sensi dell'art. 31 R.D. n. 1604 del 1931, svolgono attività di sorveglianza sulla pesca sono agenti di polizia giudiziaria e, come tali, nell'esercizio delle loro funzioni, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la minaccia posta in essere nei confronti di detti agenti, mentre compivano attività di controllo istituzionale, integrasse il reato di cui all'art. 337 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST., Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Regio Decr. 08/10/1931 num. 1604 art. 31, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)