Sez. 1, Sentenza n. 666 del 26/01/1999 Cc. (dep. 29/04/1999) Rv. 213285 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - IN GENERE | Poteri della Corte di cassazione - Indicazione - Fattispecie.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - IN GENERE
Ai fini della determinazione della competenza, la Corte di cassazione non è vincolata dal normale limite istituzionale del divieto di valutazione del merito, ma ha anzi il potere-dovere di esaminare anche sotto tale profilo le risultanze processuali. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ribadito il principio secondo il quale, allorché la risoluzione di un conflitto dipenda dalla determinazione del titolo di reato o dalla sussistenza di una circostanza aggravante e non possa escludersi, allo stato degli atti, la più grave delle ipotesi prospettabili, il conflitto va risolto ritenendo la competenza del giudice superiore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 32, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)