Sez. U, Sentenza n. 18621 del 23/06/2016 Cc. (dep. 14/04/2017) Rv. 269585 - 01
GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE | Conflitto positivo tra giudice ordinario e giudice militare - Poteri della Corte di cassazione ai fini della designazione del giudice competente - Individuazione.
GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUDICE MILITARE
In sede di risoluzione del conflitto di giurisdizione, la Corte di cassazione, accertata la sussistenza della "medesimezza" del fatto sulla base della piena conoscenza degli atti e delle vicende processuali pendenti innanzi ai giudici in conflitto, è chiamata anche a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dall'uno o dall'altro giudice sia corretta, procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso. (Nella fattispecie, la S.C. ha riconosciuto la medesimezza del fatto commesso dall'imputato per il quale era stato condannato in primo grado, rispettivamente, dal giudice ordinario per il reato di cui agli artt. 266 e 336 cod. pen., e dal giudice militare per il reato di cui all'art. 146 cod. pen. mil. pace, risolvendo il conflitto insorto a favore del giudice ordinario in base al disposto dell'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., in ragione della oggettiva maggiore gravità dell'ulteriore reato di cui all'art. 266 cod. pen. contestato dal giudice ordinario, ritenuto astrattamente configurabile nella condotta tenuta dall'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 13 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 32, Cod. Pen. art. 266 CORTE COST., Cod. Pen. art. 336 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 47 n. 2, Cod. Pen. Mil. Pace art. 146
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)