Sez. 3, Sentenza n. 17367 del 17/11/2003 (Rv. 568222 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Dichiarazione del terzo - Natura di accertamento costitutivo - Configurabilità - Effetti - Eccezione di non assoggettabilità del credito ad esecuzione - Preclusione.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
La dichiarazione, resa dal terzo ex art. 547 cod. proc. civ., comporta il riconoscimento dell'esistenza del credito ed integra un accertamento costitutivo, che preclude definitivamente al terzo la possibilità di eccepire la non assoggettabilità del credito all'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)