Sez. L, Sentenza n. 5153 del 12/03/2004 (Rv. 571098 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Dichiarazione del terzo - Possibilità di renderla anche nel corso del giudizio di accertamento - Sussistenza - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere, salvo, eventualmente, per le spese.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO
Nell'ambito della esecuzione forzata mobiliare presso terzi, il terzo debitore ha facoltà di effettuare la dichiarazione di debito di cui all'art. 547 cod.proc.civ. anche nel corso del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, che può aprirsi qualora egli non compaia dinanzi al giudice dell'esecuzione a rendere la propria dichiarazione nel corso dell'udienza all'uopo fissata nel procedimento di pignoramento presso terzi. Tale dichiarazione, ove resa nel corso del giudizio di cognizione, determina la cessazione della materia del contendere, in quanto rende superfluo ogni ulteriore accertamento dell'obbligo del terzo, salvo che non sia necessario proseguire il giudizio per il regolamento delle spese processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)