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Sez. 3, Sentenza n. 1448 del 19/06/1967 (Rv. 328104 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - COMUNE - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL SINDACO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INDAGINE DI FATTO IN BASE AGLI ATTI DI CAUSA.*
Stato
decisa il 1967-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328104-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - COMUNE - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL SINDACO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INDAGINE DI FATTO IN BASE AGLI ATTI DI CAUSA.*

La Mancanza di autorizzazione a stare in giudizio da parte degli organi comunali deliberanti (-consiglio o giunta comunale secondo quanto disposto dall'art. 131 del T.U. 4 febbraio 1915, n.148), necessaria perche il sindaco possa rappresentare il comune in qualsiasi lite attiva o passiva, incidendo sulla capacita processuale (legitimatio ad processum) del rappresentante dell'ente pubblico e risolvendosi nel difetto di un presupposto processuale, cioe di un elemento necessario per la regolare Costituzione del rapporto giuridico processuale, e rilevabile dal giudice d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Trattandosi di accertare la sussistenza o meno di un error in procedendo, la Corte di Cassazione ha il potere di appurare in fatto, in base agli Atti di causa, se e in quali limiti detta autorizzazione sia stata data, senza essere vincolata dal convincimento espresso in proposito dai giudici di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge 04/02/1915 num. 148 art. 131, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)