Sez. 1, Sentenza n. 2678 del 19/04/1983 (Rv. 427569 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - RILASCIATA AL SINDACO - ESISTENZA E LIMITI DI DETTA AUTORIZZAZIONE - ACCERTAMENTO RELATIVO - INDAGINI DI FATTO - POTERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - RILASCIATA AL SINDACO - ESISTENZA E LIMITI DI DETTA AUTORIZZAZIONE - ACCERTAMENTO RELATIVO - INDAGINI DI FATTO - POTERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
L'autorizzazione da parte del consiglio comunale al sindaco a stare in giudizio per conto del comune, una volta concessa nella Forma prescritta e senza limitazioni, non deve essere rinnovata per sperimentare i rimedi nei gradi superiori, dovendosi intendere conferita fino alla definizione della lite. L'accertamento sull'esistenza e sui limiti della predetta autorizzazione, incidendo sulla legitimatio ad processum del rappresentante dell'ente pubblico e riguardando, quindi, la sussistenza di un presupposto processuale, può essere condotto direttamente dalla Corte di Cassazione in base agli Atti di causa, con poteri di indagine anche di fatto. (Conf 4788/81, mass n 415489; (Conf 1723/71, mass n 352193; (Conf 1448/67, mass n 328107; (Conf 1448/67, mass n 328104; (Conf 694/67, mass n 326735).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)