Sez. 3, Sentenza n. 1346 del 09/02/1991 (Rv. 470852 - 01)
Opere pubbliche (appalto di) - Esecuzione del contratto - Ingerenza dell'amministrazione - In genere. | Organizzazione dei lavori - Cantiere - Esecuzione dell'opera - Condotta dei lavori - Responsabilità per i danni cagionati a terzi nel corso dei lavori - A carico esclusivamente dell'appaltatore - Limiti - A carico dell'amministrazione committente in via concorrente e solidale ovvero in via esclusiva - Condizioni - Fattispecie.
Opere pubbliche (appalto di) - Esecuzione del contratto - Ingerenza dell'amministrazione - In genere.
Nell'appalto di opera pubblica l'autonomia dell'appaltatore, pur essendo meno ampia di quella degli appaltatori privati, per l'ingerenza dell'amministrazione appaltante (attraverso la nomina obbligatoria del direttore dei lavori ed una sorveglianza intensa e costante) continua tuttavia a sussistere in limiti più ristretti, per cui anche l'appaltatore di opera pubblica è di regola l'unico responsabile dei danni cagionati a terzi nel corso dei lavori, mentre una responsabilità dell'amministrazione committente resta configurabile in via concorrente e solidale allorché il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive della medesima e, in via esclusiva, solo quando l'ingerenza di detta amministrazione abbia compromesso ogni margine di libertà ed autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione od esecuzione dei lavori. Ne consegue che qualora nell'esecuzione di un appalto di opera pubblica venga abusivamente occupato, su iniziativa dello appaltatore, il terreno di un terzo con deposito di materiali, la responsabilità per i danni relativi non grava sull'amministrazione appaltante, ma sull'appaltatore stesso al quale è rimessa l'organizzazione del cantiere e la valutazione della necessità di occupare temporaneamente i beni privati, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione prefettizia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 64, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)