Sez. 3, Sentenza n. 12449 del 09/12/1997 (Rv. 510800 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - INGERENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Ridotta autonomia dell'appaltatore - Permanenza - Danni cagionati a terzi - Responsabilità dell'appaltatore - Configurabilità - Concorrente responsabilità dell'amministrazione - Condizioni - Responsabilità esclusiva della medesima - Estremi.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - INGERENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - IN GENERE
Nell'appalto di opere pubbliche, l'appaltatore conserva, anche se in limiti più ristretti rispetto agli appaltatori privati, margini di autonomia ed è di regola unico responsabile dei danni cagionati a terzi nel corso dei lavori. Sussiste, tuttavia, la responsabilità concorrente e solidale dell'amministrazione committente se il fatto dannoso sia posto in essere in esecuzione del progetto e responsabilità esclusiva della stessa Pubblica Amministrazione se la sua ingerenza abbia compromesso ogni autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione dei lavori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)