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Sez. 3, Sentenza n. 12449 del 09/12/1997 (Rv. 510800 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - INGERENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Ridotta autonomia dell'appaltatore - Permanenza - Danni cagionati a terzi - Responsabilità dell'appaltatore - Configurabilità - Concorrente responsabilità dell'amministrazione - Condizioni - Responsabilità esclusiva della medesima - Estremi.
Stato
decisa il 1997-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510800-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - INGERENZA DELL'AMMINISTRAZIONE - IN GENERE

Nell'appalto di opere pubbliche, l'appaltatore conserva, anche se in limiti più ristretti rispetto agli appaltatori privati, margini di autonomia ed è di regola unico responsabile dei danni cagionati a terzi nel corso dei lavori. Sussiste, tuttavia, la responsabilità concorrente e solidale dell'amministrazione committente se il fatto dannoso sia posto in essere in esecuzione del progetto e responsabilità esclusiva della stessa Pubblica Amministrazione se la sua ingerenza abbia compromesso ogni autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione dei lavori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)