Sez. 1, Ordinanza n. 2134 del 29/10/1971 Cc. (dep. 11/12/1971) Rv. 119574 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SOGGIORNO COATTO - SORVEGLIANZA SPECIALE - DENUNZIE PER DELITTI E RAPPORTI CON PREGIUDICATI - VALORE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SOGGIORNO COATTO - SORVEGLIANZA SPECIALE - DENUNZIE PER DELITTI E RAPPORTI CON PREGIUDICATI - VALORE.*
Le denunzie per delitti ed il sistema di vita relazionale con il mondo del crimine concretano, ai sensi degli artt 1 e 3 della legge 27 dicembre 1956, n 1423, non gia un nuovo giudizio sulla responsabilita penale del prevenuto, ma si risolvono in indici ed atteggiamenti esteriori di un modus vivendi, dai quali traggono conferma le informazioni fornite dalla polizia, legittimando l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di ps con l'annesso Obbligo di soggiorno in un determinato comune, poiche i rapporti con altri pregiudicati rivelano quella particolare pericolosita ambientale, richiesta per allontanare il prevenuto dal luogo di sua abituale residenza.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)