diritto.io

Sez. 1, Decreto n. 1766 del 27/06/1988 Cc. (dep. 26/07/1988) Rv. 178937 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FREQUENTAZIONE DI PREGIUDICATI - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1988-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178937-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FREQUENTAZIONE DI PREGIUDICATI - INSUFFICIENZA.*

La frequentazione di pregiudicati non può da sola essere ritenuta come un elemento sufficiente per l'applicazione di una misura di prevenzione se nel contempo non risulti accertata, oltre alla abitualità di tale frequentazione, anche e soprattutto la sussistenza di una qualunque altra circostanza di fatto, che riconducibile ad una delle tipologie indicate nell'art. 1 della legge del 1956 n. 1423 sia idonea a sorreggere un giudizio di pericolosità. (V mass n 101536; (V mass n 119574; (V mass n 133305).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)