Sez. 5 - , Sentenza n. 15863 del 15/06/2018 (Rv. 649262 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Agevolazione arrotondamento piccola proprietà contadina - Richiesta nell'atto soggetto a registrazione - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina di cui alla l. n. 604 del 1954, incorre in decadenza il soggetto che non abbia formulato la dichiarazione di volersi avvalere dello specifico trattamento agevolato nell'atto traslativo sottoposto a registrazione, trattandosi di formalità alla quale è espressamente subordinato l'accesso al beneficio a norma dell'art. 5 della detta legge e non assumendo rilevanza, pertanto, il contrario principio per il quale di regola non si decade da un'agevolazione ove non richiesta al momento dell'imposizione.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)