Sez. 5, Sentenza n. 14122 del 11/06/2010 (Rv. 613854 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Richiesta dell'agevolazione - Termini - Riferimento al momento dell'applicazione dell'imposta - Necessità - Esclusione - Richiesta successiva - Possibilità - Limiti - Fattispecie in tema di imposta di registro.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, non si rinviene nell'ordinamento un principio generale secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione è irrevocabilmente perduta, potendosi anzi, alla luce dell'art. 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dedurre il principio contrario secondo il quale - sia pure nel rispetto dei limiti temporali previsti per richiedere il beneficio - è possibile rimediare all'erronea imposizione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nel rigettare il ricorso avverso l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta per l'acquisto di un immobile a seguito della decadenza del contribuente dai benefici previsti per l'acquisto della prima casa, aveva ritenuto applicabile la diversa agevolazione per l'acquisto di immobili di interesse storico o artistico, invocata dal contribuente in via subordinata, essendo stata avanzata la relativa richiesta nel rispetto del termine di tre anni dalla data di registrazione dell'atto).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)