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Sez. 3, Sentenza n. 3386 del 07/05/1988 (Rv. 458758 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - COSTRUZIONE ABUSIVA DI OPERE DA PARTE DEL CONDUTTORE - DIRITTO DEL LOCATORE AL RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE ORIGINARIA MEDIANTE ELIMINAZIONE, DA PARTE DEL CONDUTTORE, DELLE PREDETTE OPERE - SUSSISTENZA - FACOLTÀ DEL LOCATORE DI RITENERE LE OPERE MEDESIME - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458758-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - COSTRUZIONE ABUSIVA DI OPERE DA PARTE DEL CONDUTTORE - DIRITTO DEL LOCATORE AL RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE ORIGINARIA MEDIANTE ELIMINAZIONE, DA PARTE DEL CONDUTTORE, DELLE PREDETTE OPERE - SUSSISTENZA - FACOLTÀ DEL LOCATORE DI RITENERE LE OPERE MEDESIME - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Il locatore il quale chieda il risarcimento in Forma specifica del danno causato dal conduttore mediante la costruzione di opere abusive, ha diritto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1590 e 2058 cod. civ., al ripristino della situazione originaria con l'eliminazione, da parte del conduttore, delle opere, da lui abusivamente eseguite, ma ove preferisca ritenerle deve riceverle nello stato in cui sono, senza poterne pretendere la consegna in perfetto stato poiché un tale Onere a carico del conduttore inadempiente, in difetto di una disposizione espressa che lo prevede, si risolverebbe in un indebito arricchimento del locatore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 2058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)